EMERGENZA COVID 19: Vacanze annullate: rimborso o voucher ?
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3 maggio 2020

1.) La normativa nazionale al tempo del Corona virus
La normativa nazionale sul rimborso di pacchetti turistici, viaggi, biglietti aerei, varata in occasione della emergenza COVID, lascia aperte molte perplessità.
Infatti, l’art. 28 del DL 09/2020 ha previsto con riferimento ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo che ricorra un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione in tutti quei casi nel quali il soggetto sia sottoposto a misure restrittive, perché in quarantena, in sorveglianza attiva, in permanenza domiciliare fiduciaria, positivo al Covid, nel caso di soggetti che hanno programmato viaggi o soggiorni con partenza o arrivo nelle zone interessate dal contagio o in Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, o ancora da soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, procedure di selezione pubblica, manifestazioni o eventi di qualsiasi natura, annullati, sospesi o rinviati.
Il numero 5 del medesimo articolo prevede che gli stessi soggetti possano esercitare il diritto di recesso anche dai contratti di pacchetto turistico.
L’art. 88 del DL 18/2020 Cura Italia ha disciplinato la risoluzione dei contratti di soggiorno e acquisto di biglietti per luoghi di cultura estendendo anche a questi la medesima modalità di rimborso disposta per i biglietti di viaggio e pacchetti vacanze da parte dell’art. 28 DL 09/2020.
In tutti i casi contemplati dall’art. 28 del DL 09/2020, l’organizzatore può offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore.
La scelta della modalità concreta con cui effettuare il rimborso, dal testo della normativa, sembra essere rimessa esclusivamente all’organizzatore.
Sul punto, le associazioni dei consumatori sono intervenute chiedendo un intervento legislativo e segnalando come la normativa non predisponga un’adeguata tutela del consumatore.
Una prima considerazione può però già essere fatta. La norma in questione sembra prevedere l’ipotesi nella quale sia il viaggiatore a chiedere l’annullamento del viaggio, ipotesi diversa da quella nella quale il viaggio sia annullato dalla stessa agenzia di viaggi/vettore a causa dell’emergenza sanitaria.
Ci si deve pertanto chiedere se per la diversa ipotesi nella quale il consumatore debba prendere atto della avvenuta cancellazione del viaggio non trovi applicazione la normativa generale o speciale (e non quella legata all’emergenza sanitaria).
In particolare si richiama il D.lgs 79/2011 (cd. Codice del Turismo che ha recepito la direttiva Cee 122/2008) che nell’ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie (nelle quali ben può rientrare l’emergenza sanitaria) prevede il diritto del consumatore di recedere dal contratto ed avere il rimborso (ad eccezione delle spese sostenute dall’organizzatore, adeguate e giustificabili) senza che venga applicata alcuna penalità (vedi art. 41).
2) La normativa internazionale
La direttiva comunitaria 314/90/CEE in tema di Viaggi tutto compreso, riconosce il diritto di scelta al consumatore ad ottenere il rimborso in caso di recesso non per sua colpa e lascia agli Stati la facoltà di adottare disposizioni maggiormente severe in materia di viaggi tutto compreso, ma al fine di tutelare il consumatore (art. 8).
La direttiva 2015/2302, in tema di Pacchetti turistici, nelle premesse (Considerando 31), tra le ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, cioè di ipotesi di forza maggiore riporta “i rischi significativi per la salute umana, quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio” e ribadisce che al consumatore, in caso di risoluzione, dovrebbe essere garantito il rimborso di quanto pagato senza addebito di penali.
Sul punto è intervenuta da ultimo, anche la Commissione europea, la quale con una comunicazione dello scorso 18 marzo in merito ai diritti dei passeggeri ha precisato che la normativa europea lascia al passeggero la scelta se chiedere il rimborso del prezzo o il voucher.
Quanto alla normativa internazionale si tratta di capire nella pratica concreta se la normativa nazionale, anche se di emergenza e di applicazione necessaria può derogare a quella europea, che ha già disciplinato situazioni di emergenza.
3) Possibili soluzioni nel caso nel quale l’agenzia neghi il rimborso e offra il voucher
Nella ipotesi nella quale il viaggio sia stato annullato dall’agenzia/vettore il consumatore/viaggiatore potrà, quindi, insistere con l’ agenzia affermando che l’art. 28 del DL 09/2020, che sembra attribuire la possibilità all’agenzia di scegliere le modalità del rimborso, non può trovare applicazione nei casi nei quali la cancellazione è stata disposta da parte dell’agenzia e insistere per l’applicazione dell’art. 41 del Codice del Turismo.
Allo stesso tempo si potrà fare presente che la normativa internazionale depone a favore della possibilità di scelta a favore del consumatore.
In astratto, sarebbe anche possibile pensare, in caso di diniego da parte dell’agenzia, di instaurare un contenzioso facendo leva proprio sulla difformità dei nuovi decreti legge italiani rispetto alla normativa europea. Il Giudice italiano potrebbe disapplicare la normativa italiana e applicare la normativa europea, o rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea per accertare la difformità della normativa italiana. La questione si pone però solo in astratto, perché, in concreto, ogni eventuale decisione rischia di infrangersi in quanto tanti operatori turistici rischiano di fallire.
Avv. Manuela Ferrari
Piazza Umanitaria,2
20122 Milano
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