7 maggio 2015
In ragione del disposto della L. 53/94 e successive modifiche apportate dal Decreto Legge n.90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n.114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ha previsto la possibilità per gli avvocati, anche senza alcuna autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di effettuare le notifiche degli atti giudiziari in proprio a mezzo della P.E.C.
Tale notifica che potrà essere eseguita nei confronti dei soggetti aventi indirizzo di P.e.c. (come ben noto vige l’obbligatorietà per imprese e professionisti) che il professionista notificante potrà ricavare dai registri REGINDE o Ini.pec.gov.
Tale novità foriera di evidenti vantaggi in termini di celerità e di costi delle notifiche pone tuttavia alcuni problemi di carattere pratico-informatico che vale la pena di evidenziare.
Tralasciando le problematiche sulla autenticazione degli atti della conformità all’originale cartaceo o telematico, risolta con la possibilità diretta fornita ai legali di attestarla, l’atto notificato e la relata di notifica dovranno essere infatti firmati digitalmente.
Ciò, va detto, determina la ricezione a mezzo PEC di atti con estensione .7pm. che appaiono file bianchi a video.
L’Avvocato notificatore potrà inserire un avviso di cortesia del seguente tenore:
Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:
1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:
Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it
3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.
Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale
Rimarrà tuttavia a carico del professionista o della società ricevente ricercare gli strumenti informatici adeguati per procedere alla lettura dei file .7pm tramite adeguati programmi.
Ora è pur vero che, si presume, chi abbia una P.e.c., abbia anche gli strumenti per leggere i file firmati digitalmente, ma è bene precisare che non tutti abbiano grande dimestichezza con questi strumenti (si pensi ad aziende di piccole dimensioni, negozi, partite Iva individuali, piccoli artigiani) ed occorre anche evidenziare, a scanso di equivoci che, tuttavia, se anche non si riuscirà a leggere il file la notifica è perfezionata ugualmente; è proprio il caso di dire in questo caso IGNORANTIA INFORMATICA NON EXCUSAT
Milano 10-11-2014 Avv. Carlo Bottino
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