27 febbraio 2021

IL PROBLEMA AFFRONTATO DALLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2867 del 5-2-2021 sono intervenute per dirimere la problematica della legge applicabile alle successioni transnazionali, allorché operi il cosiddetto “rinvio indietro” ossia, la legge applicabile alla successione internazionale individuata a sensi dell’art. 46 della L. 31 maggio 1995, n.218, art. 46 (nel caso specifico quella inglese) richiami la lex rei sitae con riguardo ai beni immobili.

Si tratta della ricorrente problematica relativa al principio della unità della successione, criterio prevalente nei paesi di Civil law, contrapposto a quello della scissione operante nei Paesi di Common law, nei quali la legge regolatrice della successione trattiene la regolamentazione dei beni mobili e rinvia “indietro” alla lex rei sitae (legge del luogo ove si trovano i beni ) la disciplina degli immoveable assets (beni immobili).

L’ulteriore aspetto che viene affrontato e risolto dalle Sezioni Unite riguarda se l’applicabilità della legge regolatrice individuata con la scissione (quella italiana con il rinvio indietro) venga in rilievo ai soli fini della regolazione delle modalità di acquisto dei beni ereditari, ovvero possa costituire essa stessa la fonte di regolazione del titolo successorio contenuto nelle norme di diritto internazionale privato straniero che contemplano il sistema della scissione.

IL CASO

Il caso riguardava la successione di un cittadino inglese, morto in Italia, coniugato con una cittadina italiana. Alla successione partecipano, oltre la coniuge, i sette figli del de cuius; questi aveva redatto testamento a Londra il 29 ottobre 1997 ed aveva disposto di tutte le sue sostanze a favore di quattro dei figli lasciando alla moglie italiana un legato di 50.000,00 Sterline.

Successivamente il de cuius aveva contratto nuovo matrimonio; ella vicenda veniva dunque in rilievo un caso di revoca del testamento previsto dal Wills Act 1837 in ipotesi di successivo matrimonio del testatore  (“In England, Wales and Northern Ireland, it is still a general rule that marriage automatically revokes a will”).

Occorreva dunque dare soluzione alla questione preliminare se la revoca testamentaria sia inerente alla legge delle successioni.

La fattispecie di causa va regolata esclusivamente alla stregua della legge 31 maggio 1995, n.18 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Non rileva ratione temporis, e comunque per il mancato opt-in del Regno Unito, il Regolamento UE numero 650/2012.

La decisione della Corte di Appello di Milano ritenne, che proprio perché è la legge inglese a disciplinare la successione mortis causa, trova applicazione, prima, la revoca del testamento per susseguente matrimonio, poi la successione ab intestato secondo le regole di diritto internazionale privato che vengono applicate prima di quelle sostanziali per risolvere il conflitto. I giudici di merito dunque conclusero per regolare anche il titolo di acquisto immobiliare in base alla legge inglese, relegando l’operatività della lex rei sitae (legge italiana) alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali ed alle formalità dell’acquisto.

Le  Sezioni Unite capovolgono i “tempi applicativi” delle leggi sul presupposto di un differente schema che potremmo così riassumere:

  • La legge che regola la successione transnazionale (art. 46 della L. 31 maggio 1995, n.218) sottopone:
  • I beni mobili alla legge del domicilio del de cuius (legge inglese)
  • I beni immobili alla legge ove si trovano (legge italiana).
  • Si aprono dunque due successioni e la formazione di due distinte masse
  • Le due distinte masse sono assoggettate a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio e dunque con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca di testamento.

Dunque:

legge applicabile -à legge inglese –à rinvio indietro per beni immobili a legge italiana -à due masse ereditarie distinte –à applicazione della legge italiana riguardo ai beni immobili -à revoca testamento per beni mobili  (legge inglese) à  testamento non revocato per legge italiana per beni immobili.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLE SEZIONI UNITE:

In tema di successione transazionale, per l’individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.

A diverse conclusioni si sarebbe giunti con l’applicazione del Regolamento UE n.650 del 2012, sia per quanto riguarda la legge applicabile ab origine che per le conseguenze che ne sarebbero derivate; altro ancora sarebbe accaduto nel caso di espressa “professo Juris” nel testamento, questione sfiorata dalla sentenza delle sezioni Unite e che meriterebbe altro approfondimento, specie nel regime attuale di vigenza della Legge Comunitaria

Avv. Carlo Bottino