15 marzo 2015

Sebbene nell’ ordinamento inglese, ed in genere in tutti i paesi di cd. Common law, il tema della divisione patrimoniale e assegnazione dei beni matrimoniali sia circoscritto da varie leggi, è però stato dilatato dalla giurisprudenza.
In linea generale, in caso di divorzio o separazione (judicial separation or divorce or nullity) o dissolution, solo i matrimonial assets, ossia i beni acquistati durante il matrimonio, possono essere divisi a metà tra i coniugi; di fatto, però, l’ampio potere discrezionale dei Giudici consente in nome della giustizia e l’equità, in virtù di varie considerazioni sul caso concreto (durata del matrimonio, contributi personali apportati al benessere della famiglia, ciò che è stato fatto o programmato per i figli) di effettuare una diversa distribuzione del patrimonio, ivi compresi i beni personali dei coniugi.
In sostanza, nel momento in cui uno dei due coniugi o civil partner agisce in base al Matrimonial Causes Act 1973 si assume la responsabilità di vedere messo in discussione il proprio patrimonio, in quanto, a differenza che nell’ ordinamento italiano una causa volta sullo scioglimento del matrimonio o della civil partnership avrà ad oggetto anche le cosiddetteancillary relief ossia lo scioglimento della comunione legale, la divisione patrimoniale, le restituzioni e i rimborsi.
Può dunque capitare che la scelta di intraprendere la scelta di una causa di separazione o divorzio in Inghilterra, ovvero in Italia secondo la legge inglese (coniugi sposati in Uk, entrambi cittadini britannici, uno dei quali abitualmente residente in Italia, che avvia la causa a sensi art. 3 del Reg. UE n.2201 del 2003) possa determinare di fatto la perdita del controllo assoluto sulle personali finances e properties, possedute durante il matrimonio.
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