26 ottobre 2007

moorings 

 DEFINIZIONE 

Il contratto di ormeggio del posto barca è un contratto atipico, il cui oggetto può spaziare dalla semplice messa a disposizione ed utilizzazione – in esclusiva o meno – delle strutture portuali per l’approdo, all’erogazione di vari altri servizi come ad esempio il servizio di custodia dell’imbarcazione, il diritto ad avere a disposizione lo spazio acqueo pur in assenza della barca, il diritto di usare bitte o anelli d’ormeggio o ancora il diritto di allacciarsi alle prese d’acqua e di energia elettrica o alla rete telefonica. Il contratto di ormeggio può quindi prevedere una serie di prestazioni ed una pluralità di cause di per sè riconducibili a differenti schemi contrattuali quali la locazione (per quanto concerne la messa a disposizione di un tratto di molo o banchina e dello spazio acqueo riservato), il deposito (per quanto riguarda l’obbligo di custodia del bene che grava sul depositario), il comodato, la somministrazione (si pensi alla fornitura di acqua e di energia elettrica), etc.

Tenuto conto della natura onerosa del contratto, questo insieme di diritti o prestazioni presuppone la spettanza di un corrispettivo per il concessionario gestore del porto turistico. Il corrispettivo può comprendere una parte relativa all’utilizzo dello specchio acqueo, mentre i corrispettivi per gli altri servizi, che possono variare nel tempo, saranno via via definiti anche in relazione alla quota effettivamente fruita ed alle spese sostenute dal gestore. Normalmente, vengono stabilite regole di ripartizione delle spese di gestione e manutenzione degli impianti comuni, mentre le altre spese potranno essere ripartite in via forfetaria ovvero in relazione all’effettivo consumo. È uso comune che il contratto di ormeggio pluriennale abbia una durata pari al periodo della concessione. In questi casi, può avvenire che il concessionario gestore richieda all’acquirente il pagamento anticipato di tutti i canoni periodici. L’acquirente con questa modalità acquisisce il diritto d’uso del posto barca per un periodo pluriennale, mentre dovrà provvedere al pagamento delle somme periodicamente dovute al concessionario gestore come ad esempio le spese di amministrazione ed il corrispettivo per i servizi fruiti. Nulla inoltre impedisce che venga stipulato un contratto di locazione separatamente dal contratto di ormeggio, il quale, in tal caso, verrà semplicemente ad avere una minore portata. Non sono viceversa compatibili con l’esistenza del contratto di ormeggio la cessione del diritto di superficie ed il contratto di locazione finanziaria (leasing). Il contratto di ormeggio non si riferisce soltanto al negozio che prevede il diritto all’uso del posto barca per tutta la durata della concessione. Si parla infatti di contratto di ormeggio anche per indicare un contratto che consente l’utilizzazione di un posto barca per un periodo di tempo più limitato (sosta di carattere stagionale o annuale) ovvero anche breve o brevissimo (sosta di un giorno o di pochi giorni durante la navigazione).

 Il contratto di ormeggio non forma oggetto di regolazione legislativa; è stata pertanto la Giurisprudenza a qualificare di volta in volta l’ oggetto dello stesso. Non essendo riducibile auna figura unitaria, ma assimilabile alla locazione o al deposito, a seconda che l’ oggetto dello stesso sia la messa a disposizione delle strutture, o l’ affidamento dell’ imbarcazione alla custodia del gestore; nel primo caso considera il contratto assimilabile alla locazione, nel secondo al deposito

 Essendo il contratto di ormeggio un negozio atipico si potrebbe non ritenere applicabile ad esso quanto previsto dal Codice Civile in materia di durata per il contratto di locazione, e cioè che la durata non può eccedere i trent’anni e che, in caso di stipulazione per un periodo più lungo, la durata del contratto deve considerarsi ridotta ex lege al termine di trent’anni. Al riguardo si ritiene possibile fissare contrattualmente la durata del contratto di ormeggio per un periodo di tempo pari alla durata della concessione demaniale anche se più lunga di trent’anni. L’eventuale proroga della concessione da parte del Demanio marittimo non dà luogo ad una proroga del contratto d’ormeggio salvo che ciò non sia stato pattuito espressamente. Il contratto d’ormeggio può essere oggetto di cessione nei confronti di terzi da parte dell’assegnatario, ovvero questi può stipulare un contratto di sub-ormeggio, salva specifica previsione contrattuale in senso contrario.

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