25 novembre 2007
Procedimento per la registrazione ed esecuzione di un provvedimento esecutivo estero in Inghilterra e nel Galles.
BY
Luigi Bernardis
www.bandmlaw.co.uk
London
Che cosa succede quando s’intraprende un’ azione civile in Italia contro una persona fisica o giuridica residente in Inghilterra, l’azione giudiziaria ha successo e si desidera (o si ha la necessita’) far valere il conseguente provvedimento esecutivo in Inghilterra o nel Galles?
Questo articolo definisce il procedimento nei suoi termini più semplici.
In primo luogo e’ importante affrontare le ragioni per le quali si vuole (o si deve) seguire questa procedura.
Per semplicita’ usero’ l’esempio di un recupero crediti tra due societa’ dove la società A avrebbe dovuto ricevere il pagamento da parte della società B di alcune fatture emesse per la fornitura di merci e/o servizi.
La societa’ A ha sede sociale in Italia, mentre la societa’ B ha sede in Inghilterra. Nel presente caso ipotiziamo che il contratto tra le parti sia disciplinato dalla legge italiana e che il procedimento giudiziale si svolga presso il Tribunale italiano. Al termine del giudizio la societa’ A ottiene un provvedimento esecutivo che riconosce l’insolvenza della societa’ B e la condanna al pagamento di quanto dovuto.
La societa’ A si trova ora di fronte ad un problema pratico. Infatti, pur essendo detentrice di un provvedimento esecutivo contro la debitrice (societa’ B), questo non puo’ essere fatta valere direttamente nei confronti della societa’ B, la quale non svolge alcuna attivita’ in Italia ed e’ dominciliata in Inghilterra. In questo caso, per poter escutere la debitrice, il provvedimento italiano dovra’ essere preliminarmente registrato in Inghilterra.
In termini pratici la registrazione del provvedimento esecutivo italiano (quale ad esempio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o una sentenza di primo grado) viene effettuata con la presentazione di una domanda presso l’Alta Corde di Giustizia (High Court of Justice) dell’Inghilterra e del Galles contenete i seguenti documenti:
• Un ricorso;
• Una dichiarazione testimoniale dell’avvocato che segue il procedimento in Inghilterra;
• La bozza dell’ordinanza di registrazione;
• L’originale o la copia certificata del provvedimento di cui si chiede la registrazione;
• Il certificato di cui all’Allegato V del Regolamento CE 44/2001 con traduzione giurata.
Il ricorso e la dichiarazione testimoniale devono stabilire con precisione l’oggetto della domanda, il motivo della proposizione della stessa e la sequenza di eventi che hanno condotto alla sua presentazione.
La bozza dell’ordinanza di registrazione deve illustrare i motivi della stessa, definire quanto e’ dovuto e dove il debito dovrebbe essere saldato. Inoltre, e’ necessario citare la rilevante legislazione comunitaria (art. 43, comma 5 del Regolamento CE 44/2001) e deve essere corrisposta una tassa per la registrazione di GBP 50,00.
In aggiunta, e’ importante notare che l’ordinanza di registrazione deve riconoscere al debitore il diritto di proporre opposizione alla stessa. Infatti, il diritto a procedere con l’esecuzione del provvedimento esecutivo straniero nelle forme previste per l’esecuzione delle sentenze inglesi si acquista solamente se il debitore non si oppone alla registrazione della sentenza entro il periodo di un mese dalla data di notifica o, se l’opposizione viene presentata, questa non venga accolta della corte.
Una volta ottenuta la registarzione del provvedimento è bene incaricare un ufficiale della Alta Corte di Giustizia (High Court Enforcement Officer) per l’ottenimento del precetto e per l’esecuzione. Infatti, egli, munito dell’ordinanza di registazione e del precetto, si rechera’ presso la residenza e/o il domicilio del debitore e tentera’ di riscuotere il pagamento, ovvero provvedera’ a confiscare i beni del debitore fino ad un valore concorrente a quello del debito riconosciuto nel provvedimento giudiziale registrato.
Per quanto riguarda i costi di tale servizio, gli onorari si aggirano intorno alle £750 piu’ VAT (al 20% dal 1 gennaio 2011) e le spese ammontano a £160 (£100 a titolo di tassa di registrazione piu’ £60 per gli onorari dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione), ma e’ possiblie chiedere il rimborso di tali costi tramite la loro inclusione nella bozza di ordinanza di registrazione.
Infine, con riferimento alla tempistica, sono necessarie dalle quettro alle sei settimane per l’ottenimento della ordinanza di registrazione, quattro settimane per l’eventuale opposizione del debitore e dalle tre alle quattro settmane per l’ottenimento del precetto e l’inizio dell’esecuzione.
1. ESECUZIONE DELLA SENTENZA IN INGHILTERRA
L’esecuzione è il procedimento giuridico attraverso il quale viene imposto ai debitori di ottemperare alla decisione del tribunale.
TITOLO ESECUTIVO EUROPEO
Il Regolamento 805/2004 abolisce, in determinate condizioni, qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione necessaria sinora per le decisioni pronunciate in un altro Stato membro in assenza accertata di contestazione in ordine alla natura o all’entità del debito. Tali condizioni riguardano in particolare la notificazione di documenti in caso di sentenza in contumacia. La soppressione dell’exequatur consentirà ai creditori l’accesso a un’esecuzione rapida ed efficiente delle decisioni in un altro Stato membro, senza coinvolgere i tribunali dello Stato membro di esecuzione in lunghe e onerose formalità.
In addizione è importante il Regolamento 2201/2003/CE del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
SCELTA DEL METODO DI ESECUZIONE
Il sistema giuridico dell’Inghilterra e del Galles prevede che la scelta del metodo di esecuzione spetti al creditore.
Nella scelta del metodo di esecuzione il creditore deve considerare se:
- è probabile che egli riesca ad ottenere il denaro e le spese processuali dal convenuto;
- il convenuto deve denaro ad altre persone oppure è oggetto di altri provvedimenti giudiziari;
- il convenuto possiede beni che possono essere prelevati e venduti all’asta;
- il convenuto svolge attività lavorativa;
- il convenuto ha altri redditi, ad esempio derivanti da investimenti;
- il convenuto ha un conto in banca, una partecipazione in una società edilizia o altro;
- il convenuto possiede delle proprietà (una casa); oppure
- vi è qualcuno che deve denaro al convenuto.
Il tribunale non può garantire che il creditore otterrà il suo denaro ed il pagamento di diritti per ogni azione intrapresa è comunque dovuto. Sebbene il tribunale aggiunga tale diritti al debito già maturato, esso non può restituire al creditore ciò che egli ha pagato se questi non recupera il denaro dal debitore.
I diversi tipi di esecuzione sono:
DISTRAINT/EXECUTION (PIGNORAMENTO)
I due tipi di esecuzione sopra indicati sono effettivamente la stessa cosa, vale a dire il pignoramento di beni per la loro possibile eventuale asportazione e vendita all’asta per soddisfare un debito giudizialmente riconosciuto. Per distraint si intende un’esecuzione extragiudiziale tramite il pignoramento di beni (autotutela); mentre l’execution è l’esecuzione di un provvedimento giudiziario di una corte civile tramite il pignoramento di beni. Entrambi i metodi saranno a breve indicati con il termine “presa di possesso legale dei beni”.
Per ottenere l’esecuzione forzata attraverso il metodo dell’execution è necessario richiedere alla corte l’emissione di un mandato di esecuzione. Il mandato sarà efficace solo se il convenuto possiede:
- beni sufficienti nel luogo indicato dal creditore che possano essere venduti all’asta per ricavare denaro; oppure
- la somma di denaro indicata nel mandato (per evitare la vendita dei beni).
Prima che la corte possa emettere il mandato, il convenuto deve:
- aver omesso di corrispondere l’importo che gli è stato ordinato di pagare; oppure
- essere in arretrato di almeno un pagamento.
I bailiff (vedi più avanti) non possono sempre asportare e vendere i beni del convenuto. Ad esempio essi non possono asportare le suppellettili essenziali e gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività del debitore o i beni in possesso del debitore in base ad un accordo di hire purchase (locazione di beni con possibilità di acquisto degli stessi) o di noleggio. Il bailiff non asporta i beni del convenuto se essi non hanno un valore sufficiente da coprire il mandato detratti i costi del prelievo e della vendita dei beni. Dai beni venduti all’asta si ricava di solito soltanto una parte del loro valore originale. Inoltre, i beni del convenuto possono essere già stati pignorati dai bailiff in forza di un altro mandato.
Maggiori informazioni sui mandati di esecuzione (pdf) si possono reperire sul sito web del Court Service.
ATTACHMENT OF EARNINGS ORDER (PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO)
Si tratta di un’ordinanza diretta al datore di lavoro del debitore che impone a quest’ultimo di effettuare deduzioni periodiche dallo stipendio o salario del debitore e di corrisponderle direttamente al creditore.
L’emissione di un’ordinanza di attachment of earnings presuppone che il convenuto sia un lavoratore subordinato. Tale tipo di ordinanza non può essere emessa se il convenuto è disoccupato o lavoratore autonomo. Inoltre, la corte non può emettere l’ordinanza, o può emetterne una relativa soltanto al pagamento di piccole rate, se le spese sostenute dal convenuto per il proprio mantenimento sono maggiori dei suoi guadagni.
Maggiori informazioni sulle ordinanze di attachment of earnings (pdf) si possono reperire sul sito web del Court Service.
CHARGING ORDERS (ESECUZIONI IMMOBILIARI)
Il charging order evita che il convenuto venda i suoi beni (quali beni mobili, diritti di credito, beni immobili o investimenti) senza pagare ciò che è dovuto al creditore. Il creditore viene pagato o dai proventi della vendita dei beni o da quelli dell’estate (diritto di godimento simile alla proprietà privo di equivalenza nei sistemi giuridici continentali) al decesso del debitore. Questo procedimento può comprendere altri due tipi di ordinanze. In primo luogo, vi è l’ordinanza di vendita (order for sale), con cui la corte può ottenere la vendita di beni immobili colpiti da un charging order. In secondo luogo, vi è lo stop order, che impedisce al debitore di disporre di beni immobili al fine di evitare dei charging order adottati contro di lui.
Maggiori informazioni sui charging orders (pdf) si possono reperire sul sito web del Court Service.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (PRESSO BANCHE)
Con questo metodo di esecuzione si ottiene un’ordinanza con la quale, per ordine della corte, i conti bancari del debitore sono congelati. Successivamente viene automaticamente trasferito al creditore un importo idoneo a soddisfare il debito. Se sui conti bancari vi sono fondi insufficienti a pagare tutto il debito, allora quelli disponibili possono essere utilizzati per ripagare almeno parzialmente l’importo dovuto.
Maggiori informazioni sull’esecuzione presso terzi (pdf) si possono reperire sul sito web del Court Service.
FALLIMENTO
Se l’importo dovuto supera le 750 sterline si può richiedere che il convenuto venga dichiarato fallito. Il relativo procedimento può essere intrapreso sia davanti alla county court che davanti la High Court. Esso può essere tuttavia costoso.
Sebbene non si tratti, di per sé, di un metodo di esecuzione, questa procedura consente che i debitori siano interrogati circa la loro situazione patrimoniale, per permettere al creditore di compiere una scelta più avveduta sul metodo di esecuzione da utilizzare. Nell’ambito delle attuali proposte di riforma del sistema dell’esecuzione in Inghilterra e Galles si prospetta l’ampliamento di tali poteri con l’introduzione di una ordinanza di divulgazione dei dati avente più vasta portata.ORDINANZE VOLTE AD OTTENERE INFORMAZIONI (ORAL EXAMINATION)
Maggiori informazioni sulle ordinanze volte ad ottenere informazioni (pdf) si possono reperire sul sito web del Court Service.
Se la domanda di recupero crediti è stata presentata adoperando l’apposito procedimento via Internet (Money Claim Online) la richiesta di un mandato di esecuzione può anche essere trasmessa via Internet
Vi sono diversi diritti e spese per ogni metodo di esecuzione. Come ricordato sopra, sebbene la corte aggiunga tali costi al denaro che già deve il convenuto , la corte non può restituire ciò che il creditore ha pagato se questi non ottiene il denaro dal convenuto.COSTI DEL RECUPERO CREDITI IN INGHILTERRA
I diritti attuali per l’esecuzione nelle county court (pdf) si possono reperire sul sito web del Court Service.
I diritti attuali per l’esecuzione presso la High Court (pdf) si possono reperire sul sito web del Court Service.
COSA SI PUO’ PIGNORARE
L’azione esecutiva può essere intrapresa contro i seguenti beni:
- conti bancari attraverso il procedimento di pignoramento presso terzi;
- beni mobili attraverso i procedimenti di distraint o execution;
- veicoli registrati attraverso i procedimenti di distraint o execution;
- proprietà immobiliari attraverso il procedimento di charging order;
- salari o stipendi attraverso il procedimento di attachment of earnings (esecuzione presso il datore di lavoro).
Soltanto le azioni relative al mancato pagamento di tasse possono adoperare la procedura del judgment summons. Le azioni di cui agli accordi che ricadono nel Consumer Credit Act del 1974 possono essere eseguite soltanto attraverso le county courts, anche se si tratta di importi che sarebbero usualmente considerati al di sopra della competenza per valore delle county court. I beni oggetto di accordi locazione o di hire purchase non sono soggetti all’azione di distraint.
Non vi è un elenco rigido dei beni che sono esentati dall’azione di distraint. Tuttavia, vi sono delle linee guida. Il bailiff può asportare esclusivamente i beni che appartengono al convenuto o che sono in comproprietà. Ad esempio, il bailiff non può asportare beni che appartengono al partner del convenuto – il che include la persona con la quale il convenuto vive more uxorio.
I bailiff non possono asportare:I beni asportati dal bailiff devono presumibilmente fruttare denaro all’asta. I bailiff non asporteranno i beni che non ritengono suscettibili di rendere abbastanza da poter pagare qualcosa al creditore, detratti i costi di asporto e di vendita all’asta.
- oggetti di cui il convenuto ha bisogno per esercitare la sua professione, quali strumenti o libri;
- suppellettili casalinghe di cui il convenuto e la sua famiglia hanno necessità come vestiti e biancheria;
- beni che sono oggetto di accordi di leasing, di locazione o di hire purchase (comprese le autovetture);
- beni che sono già stati pignorati dai bailiff in forza di altri mandati; oppure
- attrezzature non appartenenti all’impresa (ad esempio mobili da ufficio, macchinari e veicoli in leasing).
In relazione agli attachment of earnings la corte terrà presente i bisogni del convenuto in relazione al cibo, all’affitto o al mutuo (mortgage), ad altre necessità primarie e al pagamento di bollette periodiche, come quella dell’elettricità. Ciò è detto ‘quota di guadagno protetta’. Se il convenuto guadagna più di tale quota protetta, l’ordinanza può essere emessa.
In relazione ai pignoramenti presso terzi, il debitore che sia stato ammonito di non prelevare denaro dal suo conto bancario o dalla sua partecipazione in una società di costruzioni e lamenti il fatto che, di conseguenza, egli o la sua famiglia incontrano gravi difficoltà nel far fronte alle necessità quotidiane, può rivolgersi alla corte per ottenere un hardship payment order che lo autorizzi ad effettuare uno o più pagamenti nei confronti di soggetti specifici.
COME TROVARE IL DEBITORE
L`esatta identificazione del debitore e` il presupposto fondamentale per qualsiasi recupero crediti. Le prime informazioni che debbono essere fornite al proprio legale inglese per un recupero crediti in Inghilterra e Galles sono proprio quelle che riguardano la natura, l` indirizzo e gli estremi di riconoscimento del debitore.
Queste informazioni possono essere reperite dalla carta intestata del debitore, dalla corrispondenza scambiata, o anche da informazioni acquisite dallo stesso creditore nella normale attivita` d` affari.
L` attivita` commerciale in Inghilterra puo` essere svolta in tre diverse forme principali:
– commerciante individuale (Sole Trader) in nome proprio o sotto un nome di fantasia (Business Name), per i debiti risponde l` individuo con tutto il suo patrimonio, e
– societa` di persone (Partnership), si tratta di una socita` in cui ciascun socio (Partner) risponde solidalmente ed illimitatamente per i debiti della societa`.
– societa` di capitali (Companies), possono essere Limited (Ltd), equivalenti alla Srl Italiana, o Public Limited Companies (Plc) equivalenti alle Spa Italiane. Dei debiti assunti risponde solo la societa` e non gli amministratori ne` i soci.
Ci sono poi forme associative secondarie e meno frequenti come, ad esempio la Limited Liability Partnership (LLP) che e` stata introdotta solo nel 2001, ed altre.
A parte le informazioni fornite dalle agenzie di referenze per il credito (Credit reference agencies) in Inghilterra e` possibile avere informazioni su individui (sole traders / partners) da varie fonti come ad esempio il registro delle sentenze di Pretura (Register of County Court Judgments). Tuttavia i commercianti individuali e le societa` di persone pure in Inghilterra e Galles non sono registrate presso la locale Camera di Commercio, per cui le informazioni disponibili presso i pubblici registri sono spesso frammentarie ed incomplete, e` sempre bene farsi assistere da un legale (Solicitor) o da un professionista specializzato che sappia come reperire le informazioni dalle fonti legalmente disponibili.
Per le societa` di capitali e` possibile effettuare una visura al Registro delle Societa` (Companies House) in pratica equivalente, sempre per le societa` di capitali (riconoscibili con i suddetti suffissi, “Ltd” e “Plc”) ed ottenere una copia dei bilanci depositati, Statuti, Atti Costitutivi, principali delibere, etc. In Inghilterra non esiste l` equivalente del Registro ditte, ne` e` obbligatoria l` iscrizione a Camere di Commercio o simili enti.
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