6 marzo 2012

images691ZGDCV

Le recenti vicende relative al Porto di Imperia impongono alcune considerazioni in ordine alle possibili conseguenze di una revoca della concessione, soprattutto in ordine alle gravi ricadute giuridiche ed economiche che gli acquirenti dei posti barca potranno subire:

Occorre analizzare preliminarmente le seguenti questioni:

. a) se sulle opere realizzate all’interno dell’area demaniale e sugli specchi d’acqua considerati 
dal provvedimento concessorio, la concessionaria vanti un diritto reale o personale di 
godimento;
. b) se ed in che limiti sia consentito alla concessionaria compiere atti dispositivi sui beni 
realizzati in forza della concessione, che non contiene alcun divieto in tal senso;
. c) ove si risponda positivamente alla domanda sub b), quali strumenti negoziali possano essere impiegati per consentire agli aventi causa dalla concessionaria l’uso e il godimento dei 
suddetti beni.
Il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio Civilistico n. 220-2011/C ha fornito tale soluzione:
– Il concessionario di un’area demaniale marittima sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare, è titolare di un diritto assimilabile a quello di superficie regolato dal codice civile, in quanto “conformato” alle finalità di pubblico interesse per le quali fu accordata la concessione. Ciò spiega perché nei rapporti con l’ente concedente la posizione vantata sulle opere costituenti il porto, sia solo “assimilabile” al diritto di superficie ex art. 952 ss., cod. civ. e perché si faccia riferimento ad un diritto “precario”: da intendere nel senso di durata rapportata a quella concessione, e nel senso di libera revocabilità della concessione da parte dell’ente concedente.
– Se il rapporto tra ente concedente e concessionario è “conformato” alle finalità pubblicistiche a base del provvedimento concessorio, quello che esiste tra il concessionario e i terzi ai quali sono state cedute (in senso ampio) le posizioni scaturenti dalla concessione ovvero i diritti vantati sui beni realizzati, è invece governata dal diritto privato.
Per quanto sia da ricordare che l’ente concedente non è tenuto a rispettare le posizioni giuridiche sorte in base ai negozi di diritto privato stipulati dal concessionario con i terzi.
Se questi negozi sono validi ed efficaci tra le parti stipulanti, nessun effetto producono nei confronti dell’Amministrazione, la quale rispetto a quelle negoziazioni assume una posizione di sostanziale “indifferenza, non essendo tenuta a mantenere in vita la concessione nemmeno per il tempo previsto, proprio perché, perseguendo finalità di pubblico interesse, esigenze pubblicistiche sopravvenute potrebbero rendere necessario l’esercizio del potere di revoca della concessione stessa.
CONSEGUENZE PRATICHE
1) Fallimento della società concessionaria
2) L’Amministrazione nega qualsivoglia riconoscimento agli ” acquirenti del posto barca” che avevano acquistato il diritto d’uso per un periodo di tempo ricompreso nell’ambito della durata della concessione.
3) Viene indetta una nuova gara e data una nuova concessione.
4) Estromissione con procedura esecutiva attuata in autotutela dall’Amministrazione e conseguente contenzioso tra gli acquirenti ed il secondo concessionario.

Richiedi un parere in materia info@studiolegalebottino.it