5 gennaio 2017
Nella legge di stabilità 2017 sono state Introdotte semplificazioni per facilitare l’ingresso di nuovi potenziali investitori
Con una modifica additiva del testo Unico sull’immigrazione viene infatti consentito l’ottenimento del visto di ingresso e soggiorno, c.d. “visto investitori” alle persone fisiche non residenti che intendono effettuare almeno uno dei seguenti tipi di investimento:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa’ costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale societa’ sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
Per l’accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di validita’ con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilita’ della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma puo’ essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione.
Al verificarsi di tutti i requisiti, il soggetto estero ottiene il “visto per investitori” che gli consente di avere un permesso di soggiorno della durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile di altri 3 al mantenimento delle condizioni richieste. Il permesso è revocabile in qualsiasi momento qualora venga accertato il venir meno di uno qualsiasi dei requisiti.
Il decreto attuativo verrà emanato entro novanta giorni e conterrà le direttive pratiche per la presentazione della istanza
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